Il Cliente che abbia presentato alla SGR un reclamo e che
non sia soddisfatto della risposta ricevuta, ovvero che non abbia ricevuto
alcuna risposta entro il termine di 60 giorni, può rivolgersi all’Arbitro per
le Controversie Finanziarie ("ACF"), proponendo allo stesso apposito
ricorso, entro un anno dalla presentazione del reclamo (ovvero, in caso di
reclamo presentato anteriormente al 9 gennaio 2017, entro un anno da tale data).
L’ACF è un Organismo con potere decisorio istituito dalla
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, competente a dirimere le
controversie tra investitori (diversi da clienti professionali e controparti
qualificate) ed intermediari (ivi incluse le SGR) del valore complessivo non superiore
ad euro 500.000, relative alla violazione, da parte di questi ultimi, degli
obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti
gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei
servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.
Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto
di rinuncia da parte dell'investitore, è gratuito ed è sempre esercitabile
anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi
di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto tra intermediario e
investitore.
Per maggiori informazioni sull'ACF e sulla relativa
operatività si rimanda al sito web dell'ACF medesimo (www.acf.consob.it)
I reclami inerenti al Fondo Pensione Aperto Aureo devono riportare:
- i dati identificativi del soggetto che lo presenta (nome, cognome, indirizzo) ovvero del soggetto nel cui interesse il reclamo è presentato (in quest’ultimo caso, il reclamo deve recare la firma del soggetto che ha dato l’incarico o recare in allegato una copia dell’incarico conferito);
- l’identificazione della forma pensionistica interessata (Fondo Pensione Aperto Aureo, iscritto al n° 53 dell’Albo Covip, istituito e gestito da BCC Risparmio&Previdenza SGRpA);
- descrizione della lamentela oggetto del reclamo medesimo.
La SGR fornisce un riscontro ai soggetti reclamanti entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di risposta non pervenuta nei termini suddetti o non soddisfacente, l’interessato potrà presentare esposto a COVIP secondo le linee guida pubblicate sul sito www.covip.it. È possibile presentare esposto direttamente alla COVIP (superando l’iter del reclamo) in situazioni di particolare gravità ed urgenza, potenzialmente lesive per la collettività degli iscritti al fondo.