​​​​​​​​​BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A. (“SGR”) pone al centro della propria attività la relazione con il Cliente, prestando attenzione alle Sue esigenze ed operando con la massima cura per individuare e rimuovere le cause che hanno provocato un reclamo, al fine di migliorare costantemente la qualità di prodotti e servizi.
Per eventuali contestazioni in merito ad un comportamento o un’omissione riferibile ai fondi comuni di investimento mobiliare di tipo aperto emessi dalla SGR (“Fondi Comuni”), al fondo pensione “Fondo Pensione Aperto Aureo” (“Fondo Pensione”), istituiti e gestiti dalla SGR ovvero al servizio di gestione individuale di portafogli prestato dalla SGR (“Servizio di Gestione Individuale di Portafoglio”), può essere presentato un reclamo, anche mediante il modulo scaricabile dal link sotto riportato, ​a mezzo:

  • posta raccomandata A/R: Ufficio Reclami - Via Carlo Esterle 9/11 - 20132 Milano;
  • posta elettronica alla casella info_bccrp@bccrp.bcc.it;
  • posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo aureo.segreteria@actaliscertymail.it per quanto riguarda i Fondi Comuni e il Servizio di Gestione Individuale di Portafoglio e all’indirizzo bccrp.pensione@pec.it per quanto riguarda il Fondo Pensione;
  • posta ordinaria: Ufficio Reclami - Via Carlo Esterle 9/11 - 20132 Milano.

Scarica il modulo per presentare il reclamo

La trattazione dei reclami è affidata alla Funzione di Compliance.

Reclami inerenti al Fondo Pensione

Per “reclamo” si intende una comunicazione scritta con la quale sono rappresentate presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento di una forma pensionistica complementare. Non si considerano reclami le comunicazioni non scritte (ad es. lamentele telefoniche) o aventi un oggetto diverso da quello indicato (ad es. mere richieste di informazioni).

Dopo aver ricevuto un reclamo, l‘Ufficio Reclami invia tempestivamente al Cliente una conferma di avvenuta ricezione dello stesso, verificando se del caso la corretta legittimazione del reclamante. Successivamente provvede ad inviare al Cliente la lettera di chiusura del reclamo con lo stesso mezzo con il quale è pervenuto (posta ordinaria, raccomandata A/R, e-mail o PEC) entro 45 giorni di calendario dalla ricezione del reclamo medesimo.

In caso di risposta non pervenuta nei termini suddetti o non soddisfacente, il soggetto interessato potrà presentare un esposto alla COVIP secondo le linee guida pubblicate sul relativo sito internet al seguente indirizzo web

https://www.covip.it/sites/default/files/guidaespostiagg_20140808​b_0.pdf

È possibile presentare un esposto direttamente alla COVIP (superando l’iter del reclamo da trasmettere alla SGR) in situazioni di particolare gravità ed urgenza, potenzialmente lesive per la collettività degli iscritti al singolo fondo interessato.

La COVIP non prende in considerazione gli esposti anonimi.

Reclami inerenti ai Fondi Comuni e al Servizio di Gestione Individuale di Portafoglio

Con il termine “reclamo” si intende una dichiarazione di insoddisfazione espressa in forma scritta da clienti o potenziali clienti per i servizi di investimento forniti dall’impresa d’investimento. 
Dopo aver ricevuto un reclamo, l‘Ufficio Reclami invia tempestivamente al Cliente una conferma di avvenuta ricezione dello stesso, verificando se del caso la corretta legittimazione del reclamante. Successivamente provvede ad inviare al Cliente la lettera di chiusura del reclamo con lo stesso mezzo con il quale è pervenuto (posta ordinaria, raccomandata A/R, e-mail o PEC) entro 60 giorni di calendario dalla ricezione del reclamo medesimo.

Resta ferma la facoltà per il cliente, nel caso in cui non sia soddisfatto del riscontro al reclamo fornito dalla SGR ovvero in caso di mancata risposta da parte della stessa entro i termini fissati dalla normativa, di rivolgersi a uno dei seguenti enti preposti alla risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Consultabile per i servizi e le attività di investimento nonché per eventuali doglianze e segnalazioni relative al contenuto dei Key Information Document (KID) dei prodotti finanziari di investimento.​ 

Per sapere come rivolgersi all’ACF e l’ambito della sua competenza consultare il sito www.acf.consob.it

Il diritto di ricorrere all’Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei Contratti.​​​​

Conciliatore B​ancarioFinanziario – Associazione

Per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato ​​sul sito www.conciliatorebancario.it.

​Altro organismo di mediazione

Iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Il ricorso a uno degli organismi sopra elencati è condizione necessaria per poter ricorrere all’autorità giudiziaria.