​​​​​​​​ BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A. (“SGR”) riserva particolare attenzione alla relazione con i clienti agendo con cura e impegno per individuare e rimuovere le ragioni e le circostanze che hanno provocato un reclamo, al fine di migliorare costantemente la qualità dei servizi e delle attività prestate. Per i reclami relativi ai fondi comuni di investimento m​obiliare di tipo aperto emessi dalla SGR (“Fondi Comuni”), al fondo pensione “Fondo Pensione Aperto Aureo” (“Fondo Pensione”), istituiti e gestiti dalla SGR ovvero al servizio di gestione individuale di portafogli prestato dalla SGR (“Servizio di Gestione Individuale di Portafoglio”), i clienti possono presentare un reclamo, anche mediante il modulo scaricabile dal link sotto riportato, a mezzo:

  • posta raccomandata A/R: Ufficio Reclami - Via Carlo Esterle 9/11 - 20132 Milano;
  • posta elettronica alla casella info_bccrp@bccrp.bcc.it;
  • posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo aureo.segreteria@actaliscertymail.it per quanto riguarda i Fondi Comuni e il Servizio di Gestione Individuale di Portafoglio e all’indirizzo bccrp.pensione@pec.it per quanto riguarda il Fondo Pensione;
  • posta ordinaria: Ufficio Reclami - Via Carlo Esterle 9/11 - 20132 Milano.

Scarica il modulo per presentare il reclamo

La trattazione dei reclami è affidata alla Funzione di Compliance.

Reclami inerenti al Fondo Pensione

Per “reclamo” si intende una comunicazione scritta con la quale sono rappresentate presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento di una forma pensionistica complementare. Non si considerano reclami le comunicazioni non scritte (ad es. lamentele telefoniche) o aventi un oggetto diverso da quello indicato (ad es. mere richieste di informazioni).

La SGR fornisce un riscontro ai soggetti reclamanti entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo per iscritto attraverso raccomandata A/R ovvero tramite e-mail o PEC.

In caso di risposta non pervenuta nei termini suddetti o non soddisfacente, il soggetto interessato potrà presentare un esposto alla COVIP secondo le linee guida pubblicate sul relativo sito internet al seguente indirizzo web

https://www.covip.it/sites/default/files/guidaespostiagg_20140808b_0.pdf

È possibile presentare un esposto direttamente alla COVIP (superando l’iter del reclamo da trasmettere alla SGR) in situazioni di particolare gravità ed urgenza, potenzialmente lesive per la collettività degli iscritti al singolo fondo interessato.

La COVIP non prende in considerazione gli esposti anonimi.

Reclami inerenti ai Fondi Comuni e al Servizio di Gestione Individuale di Portafoglio

Con il termine “reclamo” si intende una dichiarazione di insoddisfazione in relazione agli obblighi normativi a cui la SGR è soggetta quando presta servizi d’investimento e servizi di gestione collettiva del risparmio.

La SGR provvede a inviare al cliente che ha presentato un reclamo un riscontro entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo, per iscritto attraverso raccomandata A/R ovvero tramite e-mail o PEC.

Il soggetto che abbia presentato un reclamo alla SGR e che non sia soddisfatto della risposta ricevuta, ovvero che non abbia ricevuto alcuna risposta entro il termine di 60 giorni, può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"), proponendo allo stesso apposito ricorso, entro un anno dalla presentazione del reclamo.

Per sapere come rivolgersi all’ACF e l’ambito della sua competenza consultare il sito www.acf.consob.it

Guida Arbitro per le Controversie Finanziarie

Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore, è gratuito ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto tra intermediario e investitore.

Per risolvere eventuali controversie sorte con la SGR, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla composizione della controversia. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Il ricorso a uno degli organismi di mediazione ovvero il ricorso all’ACF è condizione di procedibilità della domanda avanti l’autorità giudiziaria.